Per le imprese

Welfare aziendale semplice, locale e fiscalmente vantaggioso per tutti

I buoni spesa a km0 devono essere considerati come accessori alla retribuzione ordinaria del lavoratore e sono disciplinati dal 3° comma dell’art. 51 TUIR.
Come stabilito dal comma 3-bis dell’art. 51 TUIR, ai fini dell’applicazione dei commi 2° e 3° del medesimo articolo, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche tramite documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, con un valore nominale definito.

Le aziende che desiderano partecipare al progetto *Conselve Commercio* possono prenotare i buoni spesa a km0 tramite apposito mandato a Innova srl, rendendoli disponibili ai propri dipendenti attraverso l’app APPaga.
Ogni impresa è libera di decidere a chi assegnare i buoni e con quale valore, secondo una logica meritocratica e premiale, come previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.

Le imprese sostengono unicamente il costo corrispondente al valore nominale dei buoni spesa.

Normativa di riferimento:

  • Art. 51 comma 3 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte e Redditi, DPR n. 917/86): consente la deducibilità degli incentivi erogati ai dipendenti sotto forma di “Fringe Benefits”. Nel triennio 2025–2027, tali fringe benefit sono detassati per le imprese e non concorrono a formare reddito per i lavoratori, fino a un limite complessivo di € 1.000 (o € 2.000 per chi ha figli fiscalmente a carico – rif. Legge di Bilancio 2025, legge 207/2024, G.U. 31 dicembre 2024 n. 305).
  • Art. 108 comma 2 del T.U.I.R. (DPR n.917/86 e D.M. 19/11/2008): regola le spese sostenute per erogazioni gratuite di beni o servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Il valore dei buoni spesa a km0, utilizzati come omaggi a clienti e fornitori, è interamente deducibile, con detraibilità dell’IVA sulla commissione. Il valore massimo di ciascun omaggio è di 50€. Per ulteriori dettagli si veda il Decreto 19 novembre 2008 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2009).